Informativa IMU 2022
Le aliquote IMU da utilizzare per il calcolo di quanto dovuto per l'anno 2022 sono così composte:
- Beni Merce Esenti;
- Aliquota ordinaria 1.06%;
- Abitazioni principali (Cat. Catastale A/01, A/08, A/09) e relative pertinenze 0.4%;
- Detrazione abitazioni principali (Cat. Catastale A/01, A/08, A/09) Euro 200,00;
- Abitazioni principali (Cat. Catastale A/02 - A/07) e relative pertinenze Esenti;
- Immobili dati in comodato d'uso gratuito e relative pertinenze 1.06%;
- Riduzione Immobili dati in comodato d'uso gratuito ai figli e relative pertinenze** 50%;
- Aree Fabbricabili 1.06%;
- Terreni agricoli Esenti;
- Fabbricati Strumentali* Esenti se utilizzati e posseduti da imprenditore agricolo;
- Fabbricati Strumentali* aliquota ordinaria 0.1%.
* Tali immobili sono identificati con una categoria catastale specifica: D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. I requisiti e le caratteristiche di tali fabbricati sono indicate all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale anche fabbricati appartenenti ad altre categoria catastali (tipicamente gli A/6, C/2, ma anche C/3, C/7 etc..) purché sia presente in catasto una specifica annotazione di ruralità per il particolare immobile.
**«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
L'acconto o il pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione dovrà essere versato entro il 16 giugno 2022.
Il pagamento a saldo dell'IMU, e per l'eventuale conguaglio relativo a quanto versato a giugno 2022, dovrà essere versato entro il 16 Dicembre 2022 con le aliquote deliberate per l'anno 2022.
E' responsabilità dell'utente la verifica della correttezza dei dati utilizzati per il calcolo del dovuto e non comporta alcun sgravio in caso di errato versamento.
Per i Soli residenti all'estero:
Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili.
l'IBAN su cui fare il bonifico è il seguente: IT24 X056 9654 1600 0006 5015 X63, intestato al Comune di Ossimo Servizio Tesoreria, indicando nella Causale:
- codice fiscale o Partita IVA;
- indicazione dell’imposta versata, Imu;
- anno di riferimento;
- indicare se si tratta dell’acconto o del saldo dell’imposta;
- codici tributo.
E' richiesto l'invio al Comune di copia del bonifico utilizzando la casella di posta elettronica disponibile qui
Esenzione IMU per i coniugi 2022: ecco cosa cambia
In particolare, si interviene sulle agevolazioni IMU per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi.
Con le modifiche proposte si chiarisce che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo stesso, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia per gli immobili presenti in comuni diversi.
Le norme intendono superare l'interpretazione del MEF resa con la circolare n. 3/DF del 2012 sia gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020).
Nello specifico la legge n, 160/2019, prevede che per “prima casa” si intende l’immobile adibito alla dimora abituale dove risiede il nucleo familiare. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due immobili diversi, le agevolazioni dell’abitazione principale e le pertinenze, le agevolazioni si applicano ad un solo immobile non di lusso.
Si ricorda infine che i Componenti del nucleo familiare devono comunicare l'immobile adibito a prima casa, pena l'inapplicabilità dell'agevolazione per entrambi gli immobili.
La scelta dell'immobile deve essere comunicata attraverso il modello dichiarazione IMU.
In particolare dopo aver inserito i dati anagrafici del contribuente, occorre barrare - nel riquadro riservato ai dati catastali identificativi dell'immobile - il campo 15 relativo all’esenzione. Quindi indicare nelle Annotazioni "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019".
La scadenza per la presentazione è quella del 30 Giugno. L'obbligo dichiarativo è a carico del contribuente che beneficia delle agevolazioni per l'abitazione principale.
1° esempio:
. Coniuge A titolare esclusivo della piena proprietà di un appartamento a Milano in cui ha la dimora abituale e la residenza anagrafica
. Coniuge B titolare esclusivo della piena proprietà di un appartamento a Brescia in cui ha la dimora abituale e la residenza anagrafica
→ esenzione dall’IMU solo su uno degli appartamenti (scelto dai componenti del nucleo familiare) per l’intero
2° esempio:
. Coniuge A titolare esclusivo del diritto di usufrutto o di abitazione di un appartamento a Milano in cui ha la dimora abituale e la residenza anagrafica
. Coniuge B titolare esclusivo della piena proprietà di un appartamento a Brescia in cui ha la dimora abituale e la residenza anagrafica
. Figlio (non uscito dal nucleo familiare) titolare esclusivo della piena proprietà di un appartamento a Firenze in cui ha la dimora abituale e la residenza anagrafica
→ esenzione dall’IMU solo su uno degli appartamenti (scelto dai componenti del nucleo familiare) per l’intero
3° esempio:
. Coniugi A e B comproprietari di due appartamenti, uno a Milano e uno a Brescia
. Coniuge A ha la dimora abituale e la residenza anagrafica nell’appartamento di Milano
. Coniuge B ha la dimora abituale e la residenza anagrafica nell’appartamento di Brescia
→ esenzione dall’IMU solo su uno degli appartamenti (scelto dai componenti del nucleo familiare) limitatamente alla quota del coniuge che ha la dimora abituale e la residenza anagrafica in quell’appartamento.
4° esempio:
. Genitore e Figlio (non uscito dal nucleo familiare) comproprietari di un appartamento a Milano
. Figlio titolare esclusivo della piena proprietà di un appartamento a Brescia
. Genitore ha la dimora abituale e la residenza anagrafica nell’appartamento di Milano
. Figlio (non uscito dal nucleo familiare) ha la dimora abituale e la residenza anagrafica nell’appartamento di Brescia
→ esenzione dall’IMU solo per l’appartamento di Milano limitatamente alla quota del Genitore o, in alternativa (a scelta dei componenti del nucleo familiare), esenzione dall’IMU per l’appartamento di Brescia per l’intero.
AIRE
Aggiornamento 2021
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS - elenco su sito INPS)
*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)
La pensione deve derivare dal cumulo di quanto maturato in Italia con quanto maturato negli Stati di cui al punto precedente (quindi: no maturata solo in Italia e no maturata solo all'estero).
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.
E quindi, se non rientrano nelle condizioni viste sopra, nessuna differente agevolazione di legge è prevista per i pensionati AIRE, come stabilito dal 2020.
Aggiornamento 2022
La novità più rilevante è la riduzione dell'IMU per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale che per il 2022 è ridotta al 37,5% rispetto al 50% del 2021.
30/03/2022
23/05/2023